(massima n. 1)
Nel giudizio di rinvio ai sensi dell'art. 622 c.p.p., conseguente all'annullamento ai soli effetti civili della sentenza penale, il giudice civile deve esaminare la domanda risarcitoria secondo le regole dell'illecito aquiliano, individuando il soggetto responsabile su cui far gravare le conseguenze risarcitorie del danno verificatosi nella sfera della vittima, senza limitarsi ad una mera liquidazione equitativa del danno.