(massima n. 1)
L'applicazione del criterio equitativo del danno, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., presuppone l'esistenza ontologica del danno e non esonera l'interessato dall'obbligo di offrirne elementi probatori. Il giudice del merito non può ricorrere a tale criterio in assenza della dimostrazione dell'esistenza di un danno, sia esso diretto o indiretto.