Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 19209 del 12 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

L'applicazione del criterio equitativo del danno, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., presuppone l'esistenza ontologica del danno e non esonera l'interessato dall'obbligo di offrirne elementi probatori. Il giudice del merito non può ricorrere a tale criterio in assenza della dimostrazione dell'esistenza di un danno, sia esso diretto o indiretto.

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