(massima n. 1)
La difficoltą di prova nella quantificazione del danno patrimoniale non osta al suo risarcimento, purché il giudice possa ricorrere alla valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., tenendo presente le circostanze del caso concreto e i potenziali elementi dimostrativi della capacitą lavorativa futura.