Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 16312 del 17 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di risarcimento del danno da perdita della capacitą lavorativa generica, qualora la lesione permanente riportata dal danneggiato non sia totale ma parziale (nel caso di specie, una macrolesione permanente del 20% ad uno dei due arti superiori), la liquidazione del danno deve essere effettuata con criterio equitativo, tenendo conto sia dell'importo teorico del triplo dell'assegno sociale, sia della concreta possibilitą di limitazione della capacitą di guadagno futura. Il giudice di merito deve motivare adeguatamente sul criterio adottato, ponderando la diminuzione percentuale correlata ai postumi macropermanenti ed eventuali ulteriori decurtazioni, cosģ da rispettare i principi di proporzionalitą e congruitą del risarcimento rispetto al caso concreto.

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