(massima n. 1)
In tema di tardiva attuazione delle direttive comunitarie, il diritto al risarcimento del danno da parte dei medici specializzandi poteva essere esercitato indipendentemente da norme che disciplinassero la misura della remunerazione dovuta, giacché la liquidazione del danno sarebbe stata soggetta ai criteri stabiliti dall'art. 1226 c.c.