(massima n. 1)
Qualora venga richiesto il risarcimento del danno non patrimoniale per perdita di un congiunto, il giudice di merito ha il potere di procedere alla liquidazione del danno in via equitativa anche in assenza di una specifica quantificazione monetaria da parte dei richiedenti, sulla base della natura stessa del fatto alegato (decesso per negligenza medica) e dei parametri acquisibili o indicati.