(massima n. 1)
In tema di servitù prediali, la lesione del diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile determina l'insorgenza di un danno risarcibile, il cui accertamento non richiede una specifica attività probatoria. Il giudice deve procedere alla liquidazione equitativa del danno secondo l'art. 1226 c.c., essendo sufficiente la prova della violazione e della conseguente limitazione nel godimento del diritto di servitù.