Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 8758 del 2 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. presuppone la prova dell'an della pretesa. In assenza di elementi concreti che dimostrino la sussistenza di un pregiudizio effettivo, non č possibile procedere alla liquidazione del danno in via equitativa.

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