(massima n. 1)
La liquidazione del danno da perdita di guadagni effettuata in modo equitativo dalla Corte territoriale, calcolata in base a una percentuale di utile sui ricavi derivante dal rapporto tra ricavi annuali e differenza tra ricavi e costi di produzione, non č sindacabile in sede di legittimitā se la motivazione della decisione dā adeguatamente conto dell'uso di tale facoltā, indicando il processo logico e valutativo seguito dal giudice di merito.