Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 7622 del 21 marzo 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La liquidazione del danno da perdita di guadagni effettuata in modo equitativo dalla Corte territoriale, calcolata in base a una percentuale di utile sui ricavi derivante dal rapporto tra ricavi annuali e differenza tra ricavi e costi di produzione, non č sindacabile in sede di legittimitā se la motivazione della decisione dā adeguatamente conto dell'uso di tale facoltā, indicando il processo logico e valutativo seguito dal giudice di merito.

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