Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 5669 del 4 marzo 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudizio equitativo non può ridursi ad un asserto arbitrario destinato a sollevare il giudice dal dovere di rendere una compiuta motivazione in ordine ai parametri utilizzati, i quali realizzano la necessaria intelaiatura di legittimità e sono costituiti da criteri valutativi collegati ad emergenze verificabili, o comunque logicamente apprezzabili, ragionevoli e pertinenti al tema della decisione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva riformato la sentenza del giudice di pace, pronunciata secondo equità, in considerazione della natura apparente della motivazione adottata).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.