(massima n. 1)
Il giudizio equitativo non può ridursi ad un asserto arbitrario destinato a sollevare il giudice dal dovere di rendere una compiuta motivazione in ordine ai parametri utilizzati, i quali realizzano la necessaria intelaiatura di legittimità e sono costituiti da criteri valutativi collegati ad emergenze verificabili, o comunque logicamente apprezzabili, ragionevoli e pertinenti al tema della decisione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva riformato la sentenza del giudice di pace, pronunciata secondo equità, in considerazione della natura apparente della motivazione adottata).