Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 32166 del 20 novembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

La Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (stipulata a Ginevra il 19 maggio 1956 e resa esecutiva in Italia con la l. n. 1621 del 1960) richiede, per la sussistenza della responsabilitą illimitata del vettore, che la colpa dello stesso sia equiparata al dolo dalla legge dello Stato del giudice adito, di modo che, in virtł del principio per cui, in tema di responsabilitą contrattuale, le conseguenze giuridiche della colpa grave sono trattate allo stesso modo di quelle della condotta dolosa, va esclusa qualsiasi limitazione della responsabilitą contrattuale del vettore (ai sensi dell'art. 29 di detta Convenzione) nel caso in cui sia rimasta accertata una straordinaria ed inescusabile imprudenza e l'omessa osservanza anche della minima diligenza, da parte di costui o dei suoi dipendenti o preposti, dovendosi, peraltro, accertare tale responsabilitą in concreto, senza che possa invocarsi la presunzione del minor grado di colpa sufficiente ad integrare l'inadempimento del vettore, tenuto conto che la piena equiparazione degli stati soggettivi di dolo e colpa, disposta dalla citata Convenzione, lungi dal rispondere ad un principio generale dell'ordinamento, č eccezionale e, come tale, insuscettibile di estensione analogica. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto incensurabile in sede di legittimitą la valutazione del giudice di merito nel senso dell'impossibilitą di desumere la colpa grave del vettore dalla mera circostanza che la merce fosse andata perduta a seguito di un incidente stradale occorso al sub-vettore).

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