(massima n. 1)
In tema di indennizzo per i beni confiscati all'estero, di cui alla l. n. 16 del 1980, ove la somma riconosciuta in sede amministrativa venga successivamente maggiorata a seguito di azione giudiziaria intentata dall'interessato, i relativi interessi moratori decorrono dalla data della domanda introduttiva del processo, alla quale retroagiscono gli effetti della sentenza che conferisce alla suddetta somma i caratteri della certezza, liquiditą ed esigibilitą.