(massima n. 1)
In tema di rimborso delle tasse e delle imposte indirette sugli affari ex art. 5 della l. n. 29 del 1961, il carattere di specialitą di quest'ultima, rispetto alle norme in tema di indebito tra privati, non consente l'applicazione dell'art. 1224, comma 2, c.c., con conseguente esclusione del diritto del contribuente al risarcimento dell'eventuale danno superiore a quello ristorato dalla misura del tasso semestrale degli interessi fissata dall'art. 1 della citata legge.