(massima n. 1)
Richiesto il cliente del pagamento di compensi per prestazioni professionali da parte dell'avvocato, gli interessi ex art. 1224 c.c. competono dal giorno della messa in mora, cioč dalla data della richiesta stragiudiziale di pagamento oppure della proposizione della domanda giudiziale, cioč senza che sia necessaria la liquidazione giudiziale.