(massima n. 1)
In tema di appalto di opera pubbliche, l'equo compenso ex art. 1664, comma 2, c.c., riconosciuto all'appaltatore che nel corso dell'opera abbia incontrato difficoltà di esecuzione non previste che ne abbiano reso notevolmente più onerosa la prestazione, è oggetto d'una obbligazione di valuta e non di valore, giacché l'obbligazione nasce dal contratto e il credito ha la medesima funzione d'ogni altro emolumento spettante all'appaltatore come remunerazione. Ne conseguono, da un lato, la necessità della costituzione in mora, ex art. 1224 c.c., in funzione del decorso degli interessi, dall'altro, l'insufficienza, a tal fine, della riserva che l'appaltatore ha l'onere di iscrivere allo scopo di evitare la decadenza da domande di ulteriori compensi, indennizzi o risarcimenti, in dipendenza dello svolgimento del collaudo.