(massima n. 1)
La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito, detraendo l'acconto dal credito e calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima all'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva.