(massima n. 1)
In tema di divieto di un secondo giudizio, in caso di reato commesso nel territorio nazionale da un cittadino appartenente ad uno Stato in cui non vigono accordi idonei a derogare alla disciplina dell'art. 11 c.p., il processo celebrato in quello Stato non preclude la rinnovazione del giudizio in Italia per i medesimi fatti, non essendo il principio del ne bis in idem principio generale del diritto internazionale, come tale applicabile nell'ordinamento interno.