(massima n. 1)
I criteri di cui all'art. 10 cod. proc. pen. possono essere utilizzati solo nel caso in cui si proceda per uno o pił reati interamente commessi all'estero mentre, qualora sussista connessione tra reati commessi nel territorio dello Stato e reati commessi all'estero, la competenza deve essere determinata, in osservanza del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, in relazione al luogo del commesso reato, richiamato dagli artt. 8 e 9, comma 1, cod. proc. pen., avendo riferimento, ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen., al pił grave dei reati connessi che sia stato realizzato, anche in parte, nel territorio dello Stato ovvero, qualora tale luogo non sia determinabile, in base allo stesso criterio riferito al reato immediatamente meno grave. (Dichiara competenza, GIP Tribunale Lucca, 09/09/2019)