(massima n. 1)
In sede di esecuzione, la pena detentiva legittimamente inflitta "ratione temporis" per il delitto di lesioni volontarie, transitato posteriormente al giudicato nell'astratta competenza del giudice di pace per effetto delle modifiche apportate dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non può essere convertita in una delle sanzioni previste dall'art. 52 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, poiché, non avendo queste ultime natura esclusivamente pecuniaria, non può trovare applicazione l'art. 2, comma terzo, cod. pen.