(massima n. 1)
            È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 2, comma terzo, cod. pen., nella parte in cui, consentendo la conversione della pena detentiva solo quando la legge posteriore al giudicato preveda una pena "esclusivamente" pecuniaria, esclude dal suo ambito applicativo il caso in cui detta legge preveda un ventaglio di pene diverse da quella detentiva, tra cui anche quella pecuniaria. (Rigetta, Corte Appello Roma, 09/05/2023)