(massima n. 1)
Integra il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche e non quello di truffa aggravata di cui all'art. 640-bis c.p., il conseguimento del credito di imposta relativo ai c.d. "bonus" edilizi, ottenuto sulla base di un'autodichiarazione mendace sull'esecuzione dei lavori, difettando della truffa sia l'elemento decettivo, atteso che il controllo dell'Agenzia delle Entrate è successivo all'erogazione, sia il danno patrimoniale per lo Stato, che si realizza solo quando i crediti ceduti vengono materialmente riscossi o compensati ed è, dunque, evento successivo ed eventuale rispetto all'indebita acquisizione della agevolazione fiscale. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'opzione della cessione del credito postula comunque l'emissione di fatture che documentino spese relative a lavori o forniture effettivamente realizzate, anche se, per i benefici fiscali diversi dal c.d. "superbonus" al 110%, può prescindersi dalla presentazione degli stati di avanzamento dei lavori).