(massima n. 1)
            In tema di crediti professionali, è ingiustificatamente dilatoria la condotta del debitore che contesta in giudizio l'esistenza, in tutto o in parte, del credito ovvero gli elementi essenziali del rapporto, pur in presenza di prove che invece ne confermano l'esistenza, cosicché, essendovi colpevole ritardo nell'adempimento, gli interessi moratori sono dovuti dalla domanda, sebbene limitatamente alla parte di credito non contestata, ovvero a quella accertata all'esito del giudizio.