(massima n. 1)
In materia di intermediazione finanziaria, l'atto di diffida e costituzione in mora del debitore è idoneo ad interrompere il termine di prescrizione relativamente al diritto di ripetizione di una somma indebitamente versata in esecuzione di un contratto nullo, trattandosi di un diritto soggettivo il cui termine di prescrizione può essere interrotto per via extragiudiziale.