(massima n. 1)
            La mora dell'assicuratore non č esclusa dalla pendenza di un giudizio a carico dell'assicurato, avendo l'assicuratore, nella sua qualitą di imprenditore professionale, l'obbligo di attivarsi, con la diligenza di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., per accertare autonomamente la fondatezza della pretesa del danneggiato.