(massima n. 1)
Il lavoratore, a seguito della dichiarata illegittimitā della cessione del ramo d'azienda, ha diritto alle retribuzioni solo a partire dal momento della formale costituzione in mora del datore di lavoro cedente. Non vi č diritto alla retribuzione per il periodo antecedente alla costituzione in mora, a meno che non vi sia una specifica indicazione contraria del giudice del merito basata su un atto formale di richiesta.