(massima n. 1)
In tema di pagamento dell'indennizzo dovuto, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1066 e della legge 26 gennaio 1980, n. 16, per la perdita di beni all'estero, va esclusa la configurabilitą di un'ipotesi di mora ex re, ai sensi dell'art. 1219, secondo comma, cod. civ., poiché l'obbligazione non deriva da fatto illecito e non č pagabile presso il domicilio del creditore. Dunque, in mancanza della prova di una precedente intimazione, gli interessi e il maggior danno per l'inadempimento sono dovuti dalla data di proposizione della domanda giudiziale.