Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 6585 del 6 marzo 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In relazione all'art. 53, comma secondo, del regolamento All. A al R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, norma che si colloca nella prima fase del procedimento disciplinare speciale, sussiste il diritto dell'incolpato, su sua richiesta, di giustificarsi oralmente, diritto cui corrisponde ovviamente l'obbligo datoriale di provvedere all'audizione. A maggior motivo, rispetto al comma ottavo del medesimo art. 53, norma relativa ad ulteriore fase del medesimo procedimento, e che espressamente fa riferimento al diritto di giustificarsi del lavoratore anche oralmente, s'impone la medesima soluzione ermeneutica. Naturalmente, poi, una richiesta del lavoratore in tal senso č di per sé sola sufficiente ad indurre l'obbligo datoriale di procurare la sua audizione, non essendo necessaria a riguardo un'intimazione ex art. 1217 c.c.

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