(massima n. 1)
            In tema di trasferimento di ramo di azienda, sino al momento dell'affermazione giudiziale della illegittimitā del trasferimento  con contestuale ordine giudiziale di rientro in servizio presso il datore cedente  al lavoratore spetta il risarcimento del danno solo vi č stata la costituzione in mora il datore, rappresentata dall'offerta della prestazione lavorativa che non venga giustificatamente accolta. Nel commento si dā conto, peraltro, dell'esistenza dei pregressi orientamenti diversificati in materia.