Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 27970 del 30 ottobre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

L'accettazione dell'offerta reale da parte del creditore determina, in generale, l'obbligo del pagamento delle relative spese, incluse quelle legali. Tuttavia, tale affermazione non trova applicazione se il giudice di merito o il difensore della parte opponente contestano la sussistenza effettiva dell'accettazione, come nel caso in cui l'accettazione č stata fatta "con riserva".

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