(massima n. 2)
La prelazione pignoratizia comporta l'adempimento di un debito altrui non mediante un atto di pagamento del garante, bensģ attraverso la soddisfazione diretta del creditore sul bene costituito in pegno, con conseguente effetto solutorio che consente al terzo datore del pegno il diritto di surrogazione ex art. 1203, n. 3, cod. civ.