Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 19423 del 15 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di cessione di credito pro solvendo ai sensi dell'art. 1198 cod. civ., il debito originario si estingue esclusivamente con la riscossione del credito ceduto, e non č sufficiente, al fine di dimostrare l'estinzione del debito, la mancata restituzione dei titoli di credito ceduti, essendo al cedente debitore l'onere della prova tanto della cessione quanto dell'effettiva estinzione del debito.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.