(massima n. 1)
            In caso di cessione di credito pro solvendo ai sensi dell'art. 1198 cod. civ., il debito originario si estingue esclusivamente con la riscossione del credito ceduto, e non č sufficiente, al fine di dimostrare l'estinzione del debito, la mancata restituzione dei titoli di credito ceduti, essendo al cedente debitore l'onere della prova tanto della cessione quanto dell'effettiva estinzione del debito.