Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 25561 del 24 settembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di imputazione dei pagamenti, qualora un debitore abbia pił debiti della stessa specie verso lo stesso creditore, se non dichiara al momento del pagamento a quale debito intende imputare la somma, l'art. 1193 c.c. stabilisce che il pagamento deve essere imputato al debito scaduto, oppure, tra pił debiti scaduti, a quello meno garantito, al pił oneroso o al pił antico, applicando tali criteri in modo consequenziale, e se nessuno di questi criteri risulta applicabile, l'imputazione deve essere fatta proporzionalmente tra i vari debiti.

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