(massima n. 1)
In tema di imputazione dei pagamenti, qualora un debitore abbia pił debiti della stessa specie verso lo stesso creditore, se non dichiara al momento del pagamento a quale debito intende imputare la somma, l'art. 1193 c.c. stabilisce che il pagamento deve essere imputato al debito scaduto, oppure, tra pił debiti scaduti, a quello meno garantito, al pił oneroso o al pił antico, applicando tali criteri in modo consequenziale, e se nessuno di questi criteri risulta applicabile, l'imputazione deve essere fatta proporzionalmente tra i vari debiti.