(massima n. 1)
Ai crediti dei farmacisti per il rimborso dei medicinali forniti ad assistiti del S.S.N. non si applica la disciplina in tema di imputazione dei pagamenti di cui all'art. 1193 c.c., poiché le prestazioni rese continuativamente dalle farmacie in favore del S.S.N. non integrano autonomi e distinti rapporti obbligatori, ma ineriscono ad un unitario rapporto di durata, disciplinato dalla convenzione farmaceutica e dalla concessione rilasciata dalla A.S.L., i cui pagamenti, pertanto, integrando adempimenti parziali, non possono essere imputati, ai sensi dell'art. 1194, comma 2, c.c., in conto capitale senza il consenso del creditore.