Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 19528 del 16 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di pluralità di rapporti obbligatori, se il debitore non dichiara quale debito intenda soddisfare, la scelta spetta al creditore, che può imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati; i criteri legali ex art. 1193 c.c., suppletivi e sussidiari, subentrano solo quando l'imputazione non è effettuata né dal debitore né dal creditore. Il creditore che agisce per il pagamento del suo credito deve fornire la prova del rapporto o titolo su cui si fonda la sua pretesa e non anche dimostrare il mancato pagamento; quest'ultimo costituisce un fatto estintivo la cui prova incombe sul debitore che lo eccepisca. La prova dell'efficacia estintiva del pagamento da parte del debitore deve avere carattere certo e determinato con specifico riferimento al rapporto o titolo dedotto in giudizio; ogni incertezza o ambiguità nella relazione tra pretesa e pagamento si risolve a danno del debitore stesso.

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