Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 18255 del 3 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora il debitore provi di aver effettuato un pagamento, l'onere della prova che tale pagamento debba essere imputato a un credito diverso ricade sul creditore. In presenza di pił crediti di natura omogenea, il debitore deve indicare, al momento del pagamento, a quale debito questo si riferisce.

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Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.