Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 3893 del 12 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di obbligazioni di pagamento facenti riferimento ad un'unica causa, come nel caso delle prestazioni di erogazione dei farmaci tra Aziende sanitarie e farmacie, deve ritenersi non applicabile la disciplina di cui all'art. 1193 c.c., che ha come necessario presupposto la sussistenza di pił crediti dello stesso creditore nei confronti dello stesso debitore.

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