(massima n. 1)
Nel caso di obbligazioni di pagamento facenti riferimento ad un'unica causa, come nel caso delle prestazioni di erogazione dei farmaci tra Aziende sanitarie e farmacie, deve ritenersi non applicabile la disciplina di cui all'art. 1193 c.c., che ha come necessario presupposto la sussistenza di pił crediti dello stesso creditore nei confronti dello stesso debitore.