(massima n. 1)
In presenza di una pluralità di rapporti obbligatori, se il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta spetta al creditore ex art. 1195 c.c., mentre i criteri legali ex art. 1193, comma 2, c.c., hanno carattere suppletivo e sussidiario e subentrano soltanto quando l'imputazione del pagamento non è effettuata né dal debitore né dal creditore.