(massima n. 1)
            La disciplina sul pagamento al creditore apparente di cui all'art. 1189 c.c., si applica solo al caso in cui non vi sia contrato in merito alla legittimazione di chi pretende il pagamento; qualora invece vi siano pił potenziali aventi diritto, la norma si applica solo quando le pretese di uno appaiano gią ictu oculi manifestamente infondate oppure vi sia un ordine giudiziale che imponga il pagamento in favore di uno dei pretendenti.