Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 18371 del 5 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Lo studio professionale associato, ancorché privo di personalità giuridica, può porsi come autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici e, pertanto, il giudice di merito è tenuto ad individuare il soggetto cui sia stato conferito l'incarico professionale (associazione o singolo professionista) e a verificare l'eventuale attribuzione all'associazione del potere di rappresentanza del singolo associato. L'emissione della fattura in favore dello studio e la redazione delle note proforma su carta intestata all'associazione non autorizzano a ritenere che l'incarico sia stato conferito all'associazione anziché al singolo associato né che il credito dell'associato sia stato ceduto all'associazione; in mancanza di specifiche pattuizioni nello statuto associativo, tali circostanze possono indicare un mandato all'incasso o una designazione implicita del destinatario del pagamento ai sensi dell’art. 1188 c.c. Nel caso in cui le allegazioni riguardanti il conferimento del mandato professionale al singolo associato non trovino smentita negli accertamenti in fatto da parte del Tribunale, si deve ritenere che la titolarità del credito spetti all’associato stesso secondo i principi stabiliti dalla giurisprudenza sulla legittimazione attiva nei rapporti tra associazioni professionali e clientela.

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