(massima n. 1)
            Se il debitore adempie l'obbligazione nelle mani della persona indicata dal creditore, la quietanza rilasciata da quest'ultimo costituisce prova dell'adempimento e della liberazione del debitore, ma non della restituzione al creditore di quanto ricevuto dall'accipiens. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, sulla base della quietanza rilasciata a una banca dal creditore, aveva rigettato la domanda da quest'ultimo proposta nei confronti della moglie, volta alla relativa restituzione della somma che la aveva incaricata di riscuotere).