(massima n. 1)
Ai fini dell'obbligo di pagamento del corrispettivo da parte del committente, non è rilevante il richiamo all'art. 1181 c.c. se nessuna delle parti ha chiesto la risoluzione del contratto. Il principio secondo cui il creditore può rifiutare un adempimento parziale ha applicazione solo se viene eccepita una risoluzione del contratto e non nei casi in cui si debba accertare l'adempimento in relazione al pagamento del corrispettivo.