(massima n. 1)
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, il delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili, di cui all'art. 314-bis c.p., introdotto dall'art. 9, comma 1, d.l. 4 luglio 2024, n. 92, conv., con modificazioni, dalla l. 8 agosto 2024, n. 112, sanziona le condotte distrattive che non comportano una perdita definitiva dei beni per la pubblica amministrazione e che, nella disciplina previgente, la giurisprudenza di legittimitą inquadrava nella fattispecie abrogata dell'abuso di ufficio, sicché l'ambito applicativo del delitto di peculato, gią in precedenza limitato alle sole appropriazioni distrattive, ossia effettuate per finalitą esclusivamente private, non risulta modificato dall'introduzione della nuova fattispecie incriminatrice.