Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4520 del 23 ottobre 2024

(3 massime)

(massima n. 1)

Il delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili, di cui all'art. 314-bis c.p., sanziona le condotte distrattive dei beni indicati che, nella disciplina previgente, la giurisprudenza di legittimitą inquadrava nella fattispecie abrogata dell'abuso di ufficio, sicché non risulta modificato l'ambito applicativo del delitto di peculato dall'introduzione della nuova fattispecie di reato.

(massima n. 2)

La fattispecie di corruzione per l'esercizio delle funzioni pubbliche (art. 318 c.p.) si differenzia da quella di corruzione propria (art. 319 c.p.) per la natura dell'atto cui si riferisce la dazione o promessa; specificamente, l'assenza di un atto contrario ai doveri d'ufficio non consente di qualificare la condotta ai sensi dell'art. 319 c.p. L'accordo corruttivo che comporta il compimento di atti conformi ai doveri d'ufficio, ma orientati a favorire indebiti interessi privati in violazione di norme regolamentari, integra la corruzione per la funzione pubblica (art. 318 c.p.).

(massima n. 3)

Ai fini dell'attribuzione della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, rileva la connotazione oggettiva e funzionale dell'attivitą concretamente svolta dall'agente, e non gią il carattere pubblico della "pecunia".

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