(massima n. 1)
            Il delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili, di cui all'art. 314-bis c.p., sanziona le condotte distrattive dei beni indicati che, nella disciplina previgente, la giurisprudenza di legittimitą inquadrava nella fattispecie abrogata dell'abuso di ufficio, sicché non risulta modificato l'ambito applicativo del delitto di peculato dall'introduzione della nuova fattispecie di reato.