(massima n. 1)
Ai fini dell'individuazione del termine iniziale di decorrenza della prescrizione per l'azione risarcitoria nei confronti del professionista, si deve considerare il momento in cui il danno risarcibile si manifesta come percepibile dal danneggiato, in relazione alla diligenza esigibile ai sensi dell'art. 1176 c.c. Nella fattispecie esaminata, il danno si č concretizzato allo spirare del termine per l'annotazione della sentenza, in quanto la necessitā di intraprendere un'azione revocatoria aveva il solo scopo di diminuire un pregiudizio giā manifestatosi.