Cassazione civile Sez. II sentenza n. 14870 del 3 giugno 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

Con il contratto di subappalto, che ha natura di contratto derivato, l'appaltatore incarica il subappaltatore di eseguire, in tutto o in parte, l'opera o il servizio che egli stesso ha assunto, sicché nei rapporti tra di essi trova applicazione in genere la stessa disciplina del contratto di appalto, e pertanto ad entrambi è richiesta la stessa diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., salvo diversa regolamentazione pattizia del rapporto che stabilisca a carico dell'uno obblighi specifici e ulteriori rispetto a quelli dell'altro. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che aveva affermato la responsabilità esclusiva del subappaltatore per i costi relativi al rifacimento di una serie di lavori, senza aver prima accertato le ragioni per le quali il medesimo avrebbe dovuto farsene integrale carico, disattendendo così la pronuncia di primo grado che aveva accertato la responsabilità paritaria di subcommittente e subappaltatore in relazione all'attività da ciascuno svolta).

(massima n. 2)

Il giudice deve accertare se il subappaltatore abbia segnalato al subcommittente le carenze del progetto esecutivo e se le varianti al progetto originario operate dall'appaltatore incidano sulle opere del subappaltatore. La responsabilità per i costi relativi al rifacimento di lavori non può essere automaticamente ascritta al subappaltatore senza analizzare le specifiche varianti del progetto e le condizioni di esecuzione dei lavori.

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