Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 7607 del 21 marzo 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia doganale, l'obbligazione tributaria sorge in capo al rappresentante indiretto per la mancata riscossione dei dazi dovuti in forza della dichiarazione doganale da lui presentata, non solo nei limiti del valore dichiarato, ma in relazione all'intero valore accertato in sede di rettifica, implicando un obbligo di informazione e controllo dell'esattezza dei dati dichiarati con diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, cod. civ.

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