(massima n. 1)
In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, l'imperizia del professionista è configurabile allorché questi ignori o violi precise disposizioni di legge ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità, purché la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata (e motivata) dal giudice di merito ex ante e non ex post, sulla base dell'esito del giudizio, restando comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità (in astratto o con riferimento al caso concreto) tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale, ancorché il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità professionale di un avvocato per aver proposto un appello - che era stato dichiarato inammissibile - in forza della procura originariamente rilasciatagli da un minore, nonostante questi fosse divenuto maggiorenne nel corso del giudizio di primo grado, sul presupposto che, al momento della proposizione dell'impugnazione, la questione dell'ultrattività della procura fosse oggetto di persistenti oscillazioni giurisprudenziali, nonostante un precedente arresto delle Sezioni unite in senso contrario alla menzionata ultrattività).