Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 6511 del 11 marzo 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di responsabilitą solidale del rappresentante indiretto in ambito doganale, questi risponde in solido con l'importatore dell'obbligazione tributaria, allorché abbia presentato la dichiarazione doganale, anche relativa all'intero valore accertato in sede di rettifica, dovendo vigilare - con la diligenza qualificata prevista dall'art. 1176, comma 2, cod. civ. - sull'esattezza delle informazioni fornite e sulle condizioni che potrebbero generare l'obbligo di pagare diritti di licenza, per evitare comportamenti scorretti dei fornitori.

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