(massima n. 1)
Lo spedizioniere che agisce come rappresentante indiretto è solidalmente responsabile con l'importatore per l'obbligazione doganale derivante dalla dichiarazione presentata, a meno che non dimostri di aver agito con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, cod. civ., verificando l'esattezza delle informazioni ricevute e rispettando i parametri previsti dall'art. 220, par. 2, lett. b, CDC. La responsabilità per le informazioni fornite non può essere esclusa in assenza di tale verifica diligente.