(massima n. 1)
L'obbligo di buona fede e diligenza previsto dagli art. 1175 e 1375 c.c. nella stipula di un contratto di cessione di ramo d'azienda non comporta l'obbligo per la cedente di garantire la futura stabilitą economica della cessionaria né di selezionare una societą immune da possibile fallimento.