(massima n. 1)
In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro č tenuto a verificare la possibilitā di ricollocare il lavoratore in altre mansioni, anche inferiori, presenti nell'organico aziendale, conformemente al principio di correttezza e buona fede previsto dagli artt. 1175 e 1375 c.c. e alle esigenze di tutela del lavoro dal punto di vista costituzionale.